Art. 32

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[1](Art. 26 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; art. 1, p. II, R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

[2]((Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti; il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e tre revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al Comitato.)) ((Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.)) ((Dei tre revisori dei conti uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato, uno e' nominato dal Ministro per le finanze fra i funzionari della Ragioneria generale di grado non inferiore al 6°, e l'altro e' l'Intendente di Finanza di Genova)).

[3]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.

Testo vigente dal 21 maggio 1938 al 24 giugno 1975 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art32 · fonte su Normattiva