Art. 32

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[1](Art. 26 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; art. 1, p. II, R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

[2]((Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato)).

[3]Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

[4]((Dei cinque revisori dei conti, uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno e' nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno e' nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno 6 nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro e' l'intendente di finanza di Genova)).

[5]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.

Testo vigente dal 24 giugno 1975 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art32 · fonte su Normattiva