Art. 32
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[2]((Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato)).
[3]Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.
[4]((Dei cinque revisori dei conti, uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno e' nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno e' nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno 6 nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro e' l'intendente di finanza di Genova)).
[5]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.
Testo vigente dal 24 giugno 1975 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva