Art. 100
[1](Art. 93 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle imposte patrimoniali disciplinate nel presente Testo unico. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle presenti norme.
[3]Visto, il Ministro per le finanze VANONI
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva