Art. 93

[1](Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Gli enti di qualsiasi specie e le societa' commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 90 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna, rata di interesse nel periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalita' previste nell'art. 36 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art93 · fonte su Normattiva