Art. 93
[1](Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Gli enti di qualsiasi specie e le societa' commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 90 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna, rata di interesse nel periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalita' previste nell'art. 36 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva