Art. 30

[1](Art. 30 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunga il valore di lire 3.000.000. Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000. Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, e' ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire. L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art30 · fonte su Normattiva