Art. 4

[1](Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile. Il patrimonio costituito da beni dotati e' considerato di spettanza della moglie.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art4 · fonte su Normattiva