Art. 45
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[1](Art. 45 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il Comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, e' competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente Testo unico. Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, costituire presso le Commissioni distrettuali e provinciali, nonche' presso la Commissione centrale, secondo le norme generali vigenti in materia, Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materie d'imposta straordinaria sul patrimonio.
Testo vigente dal 10 maggio 1950 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva