Art. 64

[1](Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Le societa', associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente Testo unico, sono soggetti alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale. La societa' e' solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalita'.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art64 · fonte su Normattiva