Art. 64
[1](Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Le societa', associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente Testo unico, sono soggetti alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale. La societa' e' solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalita'.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva