Art. 67

[1](Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451)

[2]((L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952. Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione)).

Testo vigente dal 30 dicembre 1951, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art67 · fonte su Normattiva