Art. 67

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[1](Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451)

[2]L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1951. Entro il 31 dicembre 1952 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvedero alla presentazioni della dichiarazione.

Testo vigente dal 10 maggio 1950 al 30 dicembre 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art67 · fonte su Normattiva