Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1950 al 30 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →
[2]L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1951. Entro il 31 dicembre 1952 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvedero alla presentazioni della dichiarazione.
Testo vigente dal 10 maggio 1950 al 30 dicembre 1951 · versione 0 su Normattiva