Art. 65

[1](Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa. E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione. La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio e' posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile. Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalita' della, imposta, il cui ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 56.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art65 · fonte su Normattiva