Art. 75

[1](Art. 13 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente Testo unico, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni. Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 74, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947. Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 74 e' eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si e' accresciuto. In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art75 · fonte su Normattiva