Art. 96
[1](Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile 1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva