Art. 103
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Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
- a)a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
- b)a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale:
- c)a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- d)a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- e)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica. ((f) a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilita' nella donna, anche se temporanea. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e' fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento)). Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.
Testo vigente dal 26 maggio 1942 al 6 giugno 1978 · versione 9 su Normattiva