Art. 104

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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' data, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia piu' di una farmacia per ogni cinquemila abitanti. Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, puo' stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti. Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e' determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione. Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento. Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art104 · fonte su Normattiva