Art. 104

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475)). Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, puo' stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti. Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali e' determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475)). Chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento. Il prefetto, contemporaneamente alla denunzia all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

Testo vigente dal 12 maggio 1968 al 13 gennaio 1985 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art104 · fonte su Normattiva