Art. 123
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Il titolare della farmacia deve curare:
- a)che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale:
- b)che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;
- c)che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila. Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia e' provvista, non siano ne' guasti ne' imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'art. 443 del Codice penale. Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, puo' pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 15 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva