Art. 140

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore eta' ed essere munito di licenza, rilasciata, dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime. I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale. La istituzione delle scuole indicate nel primo comma e' autorizzata con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art140 · fonte su Normattiva