Art. 162

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Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza registrazione da parte del Ministero dell'interno. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il Ministero ha facolta' di sottoporre la specialita' a un esame diretto ad accertare:

  • a)se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata;
  • b)se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
  • c)se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita'.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art162 · fonte su Normattiva