Art. 162
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Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza registrazione da parte del Ministero dell'interno. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il Ministero ha facolta' di sottoporre la specialita' a un esame diretto ad accertare:
- a)se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunziata;
- b)se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
- c)se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 18 giugno 1941 · versione 0 su Normattiva