Art. 168

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I produttori e commercianti di specialita' medicinali che mettono in commercio specialita' non registrate o specialita', delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. A tali pene e' aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata pro dotta la specialita'. Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialita' ovunque si trovi e puo' ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialita' non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art168 · fonte su Normattiva