Art. 183

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Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi puo' essere fatta direttamente dagli istituti produttori,gli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art183 · fonte su Normattiva