Art. 211
La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, e' obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa e' ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316. Il contravventore all'obbligo predetto e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva