Art. 194
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. Leggi il testo vigente →
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva