Art. 194

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Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. 28 Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione de] prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854

28

Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quando si tratti degli stabilimenti balneari ivi contemplati e' attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario".

Testo vigente dal 14 ottobre 1955 al 28 dicembre 1978 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art194 · fonte su Normattiva