Art. 224
I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localita'. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita' stabilite nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva