Art. 258

Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, e' tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podesta'. Il provvedimento del podesta' e' preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore e' punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art258 · fonte su Normattiva