Art. 264

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I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta' del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune gia' accertata. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 gennaio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art264 · fonte su Normattiva