Art. 264
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1988 al 27 settembre 2022. Leggi il testo vigente →
I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podesta' del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune gia' accertata.47 Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. 61
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 gennaio 1968, n. 34
47La L. 23 gennaio 1968, n. 34 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge".
L. 2 giugno 1988, n. 218
61La L. 2 giugno 1988, n. 218 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni".
Testo vigente dal 6 luglio 1988 al 27 settembre 2022 · versione 62 su Normattiva