Art. 277
Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare e' costituito:
- a)del direttore del consorzio, cui puo' essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
- b)del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
- c)delle assistenti sanitarie visitatrici. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, e' inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva