Art. 301
Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto puo' ordinare la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, piu' di duemila operai, ovvero nelle localita' ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, piu' di duemila operai. In via temporanea, l'istituzione di tali dispensari puo' essere disposta dal prefetto anche nelle localita' ove esistono uno o piu' stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la necessita'. Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva