Art. 346
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Ogni provincia deve avere il regolamento di polizia sanitaria veterinaria. Ad esso e' allegato il decreto del Ministro per l'interno, indicato nell'art. 61, concernente i compensi dovuti ai comuni per le visite e gli accertamenti eseguiti nell'interesse privato. Il regolamento e' approvato dal prefetto, sulla proposta del rettorato provinciale, inteso il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo precedente e nell'ultimo comma dell'art. 344. I contravventori alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria veterinaria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva