Art. 354
Sono a carico dello Stato le indennita' per ispezioni sanitarie disposte dall'autorita' governativa nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorita' governativa credera' di ordinare a tutela della sanita' pubblica o per soccorrere provincie e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva