Art. 88
Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio provinciale, e' dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti. L((e indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto. Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanitai pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)). La riscossione e' fatta a mezzo di marche segnatasse.
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva