Art. 5
Le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facolta', inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva