Art. 36Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi

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Il Ministero dell'interno nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi e ha facolta' di affidare il giudizio di piu' concorsi ad una stessa Commissione. La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge. E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei. Le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto; se il giudizio della Commissione riflette concorsi di piu' provincie, il riparto per provincia e' fatto con provvedimento del Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art36 · fonte su Normattiva