Art. 375
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968. Leggi il testo vigente →
Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374, le seguenti disposizioni: 1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e' riconosciuto per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termina della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale aperture di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, e' disposta anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca del 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla pubblicazione del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale. Rimane pero' fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita. 3° A misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva