Art. 377
Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art377 · fonte su Normattiva