Art. 387
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 145 ha diposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie".
Testo vigente dal 1 aprile 1935, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva