Art. 40

L'ufficiale sanitario:

  • a)vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
  • b)vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale;
  • c)denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;
  • d)riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
  • e)assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;
  • f)raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art40 · fonte su Normattiva