Art. 41
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Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, gia' attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva