Art. 59
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I comuni, nei quali esistono notevoli quantita' di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria. I comuni hanno l'obbligo di procedere secondo le norme fissate dal regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari condotti.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva