Art. 62
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Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che e' devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e' devoluta al veterinario condotto. La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non puo' eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la meta dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennita' accessoria.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 23 giugno 1971 · versione 0 su Normattiva