Art. 91

I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia. La nomina e' fatta dal preside stesso ed e' approvata con decreto del prefetto. Essi:

  • a)vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrita' delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
  • b)compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;
  • c)vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
  • d)esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facolta' spettanti per legge ai vigili comnunali. Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art91 · fonte su Normattiva