Art. 94
L'Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa puo' stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalita' sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di poverta', salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'articolo 281 del presente testo unico. Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori autirabici, per le persone ammesse alla assistenza gratuita, a norma dell'art. 55.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva