Art. 48

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[1]Infedelta' della dichiarazione

[2](articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

[3]1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 13 giugno 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art48 · fonte su Normattiva