Art. 51
[1]Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
[2](articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
[3]1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti ((dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)), e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva