Art. 51

[1]Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti

[2](articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

[3]1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti ((dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)), e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art51 · fonte su Normattiva