Art. 59
[1]Altre violazioni
[2](articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
- a)l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
- b)la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
- c)l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
- d)la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
- e)l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
- f)la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
- g)l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'((articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10));
- h)l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva