Art. 70
[1]Istigazione a violare gli obblighi di pagamento
[2](articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
[3]1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore. 2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte. 3. ((Qualora)) l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 e' portato ad un anno.
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