Art. 94

[1]Competenza per territorio

[2](articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e' all'estero e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 3. Nel caso previsto dall'articolo 79, comma 2, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

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